Trib. Bologna, Sez. II, sentenza del 2.7.2021, n°1578
La qualifica di amministratore di fatto postula, a norma dell’art. 2639 cod. civ., l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione gestoria, e la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive.
Sul punto, giova anche ricordare come, in subiecta materia, la Corte di legittimità abbia costantemente affermato (v. ad es. Cass. civ. Sez. I Sent.,18/09/2017, n.21567) che “l’amministratore di fatto è soggetto ai medesimi obblighi previsti dall’ordinamento con riferimento agli amministratori di diritto e che si identifica nel soggetto che sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una investitura purché le funzioni gestorie abbiano carattere sistematico e non si esauriscano in singoli atti eterogenei e occasionali”.
È assoggettabile all’azione di responsabilità̀, ai sensi degli art. 146 L.F., anche l’amministratore di fatto, identificabile in colui che abbia effettivamente gestito la società̀ in assenza di una nomina in forma legale oppure quando l’investitura sia ricollegabile al contegno dei soci, in modo da determinare l’inserimento di tale organo amministrativo nella funzione, con conseguente assunzione degli obblighi connessi all’ufficio assunto.