Cassazione Civile, Sezione I, 10.6.2024, n°16047
Con sentenza del 10.6.2024, n°16047, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il diritto di impugnare delibere assembleari da parte di un socio che abbia ceduto in pegno la propria quota, esprimendo il seguente principio di diritto: ”Il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 cod. civ. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea, ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all’atto costitutivo”.
Chiarisce infatti la Corte che il voto del creditore pignoratizio, per quanto riferito alla quota del rispettivo titolare, non è espresso in rappresentanza di quest’ultimo, ma in sua sostituzione. Tanto comporta che il deliberato assembleare, il cui voto sia stato espresso dal creditore pignoratizio in luogo del socio, vincola anche quest’ultimo ove si consolidi per effetto della mancata impugnazione.
A tal proposito, deve ritenersi che il socio, la cui quota sia stata ceduta in pegno, conservi il diritto a impugnare la deliberazione assembleare cui abbia partecipato il creditore pignoratizio, atteso che la sua posizione è equiparabile a quella dei soci assenti o dissenzienti, non potendo certo ritenersi che il voto favorevole del creditore pignoratizio della quota precluda al socio l’esercizio dei poteri amministrativi a esso spettanti in dipendenza della propria qualità di socio.
Pertanto, ove non si rinvenga un espresso conferimento del potere di rappresentanza anche sostanziale del socio al creditore pignoratizio della quota, quest’ultimo è sì legittimato a partecipare all’assemblea in luogo del socio, ma tale sostituzione non è certo tale da privare il socio del diritto di contestare la validità dell’assemblea.
L’art. 2471-bis C.c. infatti, che disciplina il pegno della partecipazione, rinvia espressamente all’art. 2352 C.c., ove è previsto che al creditore pignoratizio spetti in via esclusiva il diritto di voto in assemblea ma che, in assenza di diversa pattuizione, il socio pignorato conserva i diritti amministrativi diversi da quelli inerenti al solo diritto di voto, tra i quali rientra appieno anche quello di impugnare la deliberazione illegittima.