Responsabilità dei sindaci: le dimissioni costituiscono condotta colposa in caso di inerzia

Cassazione Civile, Sez. I, 13 febbraio 2024, n. 3922

La Sezione I della Corte di Cassazione, con sentenza n°3922 del 13 febbraio 2024, ha chiarito il significato che le dimissioni dei sindaci possano assumere in relazione ad un’ipotesi di responsabilità per omesso controllo sull’operato dell’organo amministrativo di una società di capitali.

Preliminarmente, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “non è sufficiente, per escludere l’inadempimento dei sindaci, il fatto  di avere assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi ove gli stessi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori; nello stesso modo in cui le dimissioni presentate, ove non fossero accompagnate anche da concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti gestori, non escludono l’inadempimento del sindaco posto che, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato, la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo e le dimissioni diventano, anzi, sotto questo profilo, esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità”.

La Corte – alla luce di un principio di diritto già espresso in precedenza (cfr. Cass. Civ. n°6027/2021) –  prosegue sostenendo che “in tema di società di capitali, l’adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per l’intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, come si desume dalla disciplina generale, contenuta nell’art. 1458, comma 1, c.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata, pertanto, poiché l’art. 2402 c.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura che l’inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso

Per la Cassazione, pertanto, ha errato il Tribunale circondariale nel non aver correttamente qualificato il carattere sinallagmatico delle prestazioni sull’unità temporale dell’annualità.

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