Tribunale di Roma, 6 febbraio 2023, sentenza n°1979/2023
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2023, n°1979, ha statuito che: “La delibera assembleare di nomina dell’amministratore unico di s.r.l., adottata con il voto determinante del socio poi eletto amministratore, è annullabile se sussiste un conflitto di interessi tra questi e la società, ravvisabile solo quando il primo sia portatore di un interesse contrastante con quello della società e la realizzazione di tale interesse comporti il sacrificio di quello sociale”.
Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Roma ha rigettato il giudizio introdotto da un socio di una società a responsabilità limitata, volto ad ottenere una declaratoria di invalidità della delibera assembleare, avente ad oggetto la nomina del nuovo amministratore unico.
Secondo la tesi di parte attrice, essendo la delibera finalizzata a nominare – quale nuovo amministratore unico – il socio il cui voto era stato determinante ai fini dell’adozione della delibera, quest’ultimo non sarebbe stato legittimato a partecipare alle operazioni di voto.
Con riferimento al principio del conflitto di interessi, secondo giurisprudenza costante, è irrilevante che la delibera approvata consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse se – nel contempo – non risulti pregiudicato l’interesse sociale: per sostanziarsi il conflitto di interesse, l’interesse del socio deve porsi in contrasto con quello della società.
Non è sufficiente pertanto che il socio miri a realizzare, in tutto o in parte, il proprio interesse personale, occorrendo anche che quest’ultimo si ponga obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere quest’ultimo interesse.
Ed infatti, secondo il Tribunale “sussiste conflitto di interessi tra socio e società soltanto quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore – con riferimento a una specifica delibera – di un duplice e contrapposto interesse: da un parte il proprio interesse di socio e dall’altra l’interesse della società, e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può realizzare l’uno se non sacrificando l’altro”.
In aggiunta, il Tribunale ha evidenziato che l’abuso di potere della maggioranza rappresenterebbe un limite al principio maggioritario e che esso, in quanto tale, “è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: (i) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società (deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico- pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale); (ii) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali” (requisiti, questi ultimi, alternativi tra loro).
Ebbene, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1979/2023 ha rigettato la domanda attorea in quanto riteneva non sussistente l’interesse pregiudicato dalla delibera de qua, rispetto al quale l’interesse personale del socio si sarebbe posto in conflitto.