In ragione dei contenuti propri della norma, di cui all’art. 119, comma 4, D. Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) – essendo, il diritto del cliente ad avere copia della documentazione, di natura sostanziale e non processuale – il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale. Non può, infatti, ritenersi corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente – quale quello previsto dall’art. 119, comma 4, T.U.B. – in strumento di penalizzazione dell’utente bancario, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Come ribadito dalla stessa Corte, non rileva il fine meramente esplorativo del mezzo istruttorio di cui all’art. 210 c.p.c.; infatti, nell’ipotesi in cui non sia contestata l’applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l’applicazione della capitalizzazione trimestrale, non può mettersi in dubbio l’esistenza di un conto corrente, non contestato dalla banca e dunque l’esistenza della documentazione relativa alla sua gestione.
Il correntista ha diritto di ottenere dalla banca il rendiconto anche in sede giudiziaria
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