Cassazione Civile, Sez. II, 21 aprile 2023, n. 10752
Il creditore di una società di capitali cancellata dal Registro delle Imprese, qualora rimasto insoddisfatto a seguito del bilancio finale di liquidazione, può agire nei confronti dei soci della stessa, provando l’avvenuta distribuzione dell’attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte di detti soci.
Il principio è stato enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la decisione del 21 aprile 2023, n. 10752 – cassando la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania – ha riconosciuto il diritto di un ex dipendente di una società estinta di agire nei confronti dei soci di quest’ultima, al fine di ottenere il pagamento di crediti sociali prima che la società venisse cancellata dal Registro delle Imprese.
In particolare, la società conveniva in giudizio il dipendente per inadempimento e quest’ultimo, a propria volta, formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del proprio compenso.
Nel corso del giudizio di primo grado, la società veniva posta in liquidazione e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese: il dipendente-convenuto, risultando soccombente in primo grado, proponeva appello nei confronti degli ex soci, ritenendoli successori nei rapporti giuridici preesistenti facenti capo alla società.
Risultando soccombente anche a seguito del giudizio di appello, l’ex dipendente proponeva ricorso in Cassazione: la Corte ha accolto il ricorso – qualificando la vicenda nell’ambito dell’art. 2495, 3° comma, c.c. – sostenendo che “qualora all’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa”.
Pertanto, affinché “il socio della società di capitali possa essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale non soddisfatto, occorre, e ad un tempo basta, che lo stesso creditore dia prova della distribuzione dell’attivo e della riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi del fatto costitutivo della responsabilità di quest’ultimo”.