Cass. Civ., Sez. III, 14 settembre 2023, sentenza n°26562/2023
Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione introdotto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento del giudizio di opposizione proposta dal debitore esecutato in un’azione espropriativa presso terzi, in quanto carente dell’individuazione (e vocatio in ius)dei terzi pignorati, litisconsorti necessari.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Treviso aveva accolto il ricorso proposto dal debitore esecutato, ex art. art. 615 c.p.c.: avverso la sentenza, però, il creditore procedente proponeva Ricorso per Cassazione.
Ebbene, la Suprema Corte, con sentenza Cassazione civile, sez. III, 14 Settembre 2023, n. 26562, ha dichiarato inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 366, comma 1, n.1, c.p.c., tale ricorso in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, cd. litisconsorti necessari.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico, ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo.
La Corte di Cassazione ha altresì aggiunto che, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c, non sia possibile rettificare la suesposta situazione rimettendo l’intera causa al Giudice di primo grado al fine di decidere la controversia a contraddittorio integro, e ciò in quanto l’identificazione dei litisconsorti necessari costituisce un requisito di forma essenziale del ricorso per Cassazione, non potendo – i litisconsorti – essere individuati aliunde.
La Suprema Corte – in contrasto con il precedente orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Civ., sentenza n°13533/2021) ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. Pertanto il Ricorso per Cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c..
Precisamente non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al Giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro, a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde”.