Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 gennaio 2025, sentenza n°1898
Con la sentenza n°1898 del 27 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è espressa in merito alla qualificazione dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c., nel caso in cui l’azione abbia ad oggetto un atto di disposizione compiuto prima dell’insorgenza del credito.
Come noto, l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, di quegli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore che ne compromettano la garanzia e arrechino un pregiudizio. Tale inefficacia può essere dichiarata quando:
- il debitore era consapevole del pregiudizio arrecato al creditore o, nel caso di un atto anteriore al sorgere del credito, ha agito dolosamente con l’intento di ostacolare il soddisfacimento del credito;
- in caso di atto a titolo oneroso, il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio o, qualora l’atto sia anteriore al credito, fosse consapevole della dolosa preordinazione.
La Corte ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall’art 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.
Con questa pronuncia, la Suprema Corte si discosta dall’orientamento giurisprudenziale minoritario che riteneva sufficiente, per accertare il consilium fraudis, la semplice previsione, da parte del debitore, del possibile pregiudizio arrecato al creditore, senza dover indagare l’effettivo intento perseguito attraverso l’atto, né la consapevolezza di tale intento da parte del terzo.
La Corte evidenzia come tale interpretazione minoritaria rischi di ampliare indebitamente l’ambito applicativo dell’azione revocatoria, in contrasto con la sua natura eccezionale. Infatti, l’art. 2901 c.c. rappresenta una deroga al principio generale di responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740, comma 1, c.c., e richiede un’applicazione rigorosa, soprattutto quando si tratta di atti compiuti prima del sorgere del credito.