Cass. Civ., sez. I, 3 marzo 2023, sentenza n. 6508
Il giudice investito della domanda o dell’eccezione revocatoria proposta dal curatore del fallimento, per ritenere esenti dalla domanda di revoca gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma dell’art. 67, comma 3°, lett. D), l.fall., nel testo previgente al d.l. N. 83 del 2012, conv. Con modif. Nella l. N. 134 del 20, deve effettuare una valutazione prognostica ex ante parametrata sulla condizione del terzo contraente, circa l’idoneità di “un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria” con la conseguenza che spetta al giudice verificare la sua idoneità a condurre al risanamento dell’impresa e al riequilibrio della sua situazione finanziari.
Con la sentenza n. 6508/2023, la Cassazione ha avuto modo di ribadire un principio di diritto già affermato dalla Corte (Cass. n. 3018 del 2020) sulla validità di un piano attestato affinché possa considerarsi idoneo ad escludere da revocatoria i pagamenti effettuati e le garanzie concesse, in esecuzione di quanto da esso previsto.
In particolare, sostiene la Corte, per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), il piano deve apparire idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa (Cass.13719/2016;26226/2016).
Invero, sulla base della stessa formulazione legislativa, deve ritenersi che sia attribuito al giudice un potere di valutazione del piano, sia pure nei limiti della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori.
Più nel dettaglio gli Ermellini precisano che, considerata la natura del piano attestato che è predisposto unilateralmente dal debitore e non soggetto ad omologa né ad alcuna forma di pubblicità, la suddetta valutazione non può che essere effettuata avuto riguardo alla situazione ex ante (“ora per allora”) e parametrata sulla condizione del terzo contraente, il quale farà valere l’esenzione, deducendo che sul piano attestato aveva fatto affidamento.
Pertanto, con riferimento alla specifica previsione dell’art. 67, comma 3, lett. d), laddove si prevede che il piano debba “apparire” idoneo al risanamento e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, va senz’altro affermata l’attribuzione al giudice di un potere valutativo, seppure in termini di macroscopica inidoneità ai fini dell’applicazione dell’esenzione come sopra riportato.